Decreto Ministeriale 10 marzo 1998 (Suppl. ord. n. 64 G.U. n. 8
del 7 aprile 1998) Criteri generali di sicurezza antincendio e
per la gestione dell'emergenza nei luoghi di lavoro. IL
MINISTRO DELL'INTERNO DI CONCERTO CON IL MINISTRO DEL LAVORO E
DELLA PREVIDENZA SOCIALE
Visto il decreto del Presidente della Repubblica
27 aprile 1955, n. 547;
Vista la legge 26 luglio 1965, n. 966;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 luglio 1982,
n. 577;
Visto il decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626;
Visto il decreto legislativo 19 marzo 1996, n. 242;
Vista la legge 30 novembre 1996, n. 609;
In attuazione di quanto disposto dall'art. 13 del citato decreto
legislativo 19 settembre 1994, n. 626; Decreta:
Art. 1. Oggetto - Campo di applicazione
1.Il presente decreto stabilisce, in attuazione al
disposto dell'art. 13, comma 1, del decreto legislativo 19
settembre 1994, n. 626, i criteri per la valutazione dei rischi
di incendio nei luoghi di lavoro ed indica le misure di
prevenzione e di protezione antincendio da adottare, al fine di
ridurre l'insorgenza di un incendio e di limitarne le conseguenze
qualora esso si verifichi.
2. Il presente decreto si applica alle attività
che si svolgono nei luoghi di lavoro come definiti dall'art. 30,
comma 1, lettera a), del decreto legislativo 19 settembre 1994,
n. 626, come modificato dal decreto legislativo 19marzo 1996, n.
242, di seguito denominato decreto legislativo n. 626/1994.
3. Per le attività che si svolgono nei cantieri
temporanei o mobili di cui al decreto legislativo 19 settembre
1996, n. 494, e per le attività industriali di cui
all'art. 1 del decreto del Presidente della Repubblica 17 maggio
1988, n. 75, e successive modifiche, soggette all'obbligo della
dichiarazione ovvero della notifica, ai sensi degli articoli 4 e
6 del decreto stesso, le disposizioni di cui al presente decreto
si applicano limitatamente alle prescrizioni di cui agli articoli
6 e 7.
Art. 2. Valutazione dei rischi di incendio 1. La
valutazione dei rischi di incendio e le conseguenti misure di
prevenzione e protezione, costituiscono parte specifica del
documento di cui all'art. 4, comma 2, del decreto legislativo n.
626/1994.
2. Nel documento di cui al comma 1 sono altresì
riportati i nominativi dei lavoratori incaricati dell'attuazione
delle misure di prevenzione incendi, lotta antincendio e di
gestione delle emergenze, o quello del datore di lavoro, nei casi
di cui all'art. 10, comma 1, del decreto legislativo n.
626/1994.
3. La valutazione dei rischi di incendio può
essere effettuata in conformità ai criteri di cui
all'allegato I.
4. Nel documento di valutazione dei rischi il datore di
lavoro valuta il livello di rischio di incendio del luogo di
lavoro e, se del caso. di singole parti del luogo medesimo,
classificando tale livello in una delle seguenti categorie. in
conformità ai criteri di cui all'allegato I: a) livello di
rischio elevato; b) livello di rischio medio; c) livello di
rischio basso.
Art. 3. Misure preventive, protettive e precauzionali di
esercizio
1. All'esito della valutazione dei rischi di incendio, il
datore di lavoro adotta le misure finalizzate a: a) ridurre la
probabilità di insorgenza di un incendio secondo i criteri
di cui all'allegato Il; b) realizzare le vie e le uscite di
emergenza previste dall'art. 13 del decreto del Presidente della
Repubblica 27 aprile 1955, n. 547, di seguito denominato decreto
del Presidente della Repubblica n. 547/1955, così come
modificato dall'art. 33 del decreto legislativo n. 626/1994, per
garantire l'esodo delle persone in sicurezza in caso di incendio,
in conformità ai requisiti di cui all'allegato III; c)
realizzare le misure per una rapida segnalazione dell'incendio al
fine di garantire l'attivazione dei sistemi di allarme e delle
procedure di intervento. in conformità ai criteri di cui
all'allegato IV; d) assicurare l'estinzione di un incendio in
conformità ai criteri di cui all'allegato V; e) garantire
l'efficienza dei sistemi di protezione antincendio secondo i
criteri di cui all'allegato VI; f) fornire ai lavoratori una
adeguata informazione e formazione sui rischi di incendio secondo
i criteri di cui all'allegato VII.
2. Per le attività soggette al controllo da parte
dei Comandi Provinciali dei Vigili del Fuoco ai sensi dal decreto
del Presidente della Repubblica 29 luglio 1982, n. 577, le
disposizioni del presente articolo si applicano limitatamente al
comma 1, lettera a) e) ed f).
Art. 4. Controllo e manutenzione degli impianti e delle
attrezzature antincendio
1. Gli interventi di manutenzione ed i controlli sugli
impianti e sulle attrezzature di protezione antincendio sono
effettuati nel rispetto delle disposizioni legislative e
regolamentari vigenti, delle norme di buona tecnica emanate dagli
organismi di normalizzazione nazionali o europei o, in assenza di
dette norme di buona tecnica, delle istruzioni fornite dal
fabbricante e/o dall'installatore.
Art. 5. Gestione dell'emergenza in caso di incendio
All'esito della valutazione dei rischi d'incendio, il datore di
lavoro adotta le necessarie misure organizzative e gestionali da
attuare in caso di incendio riportandole in un piano di emergenza
elaborato in conformità ai criteri di cui all'allegato
VIII. 2. Ad eccezione delle aziende di cui all'art. 3,
comma 2, del presente decreto, per i luoghi di lavoro ove sono
occupati meno di 10 dipendenti, il datore di lavoro non è
tenuto alla redazione del piano di emergenza, ferma restando
l'adozione delle necessarie misure organizzative e gestionali da
attuare in caso di incendio.
Art. 6. Designazione degli addetti al servizio
antincendio
1. All'esito della valutazione dei rischi d'incendio e
sulla base del piano di emergenza, qualora previsto, il datore di
lavoro designa uno o più lavoratori incaricati
dell'attuazione delle misure di prevenzione incendi, lotta
antincendio e gestione delle emergenze, ai sensi dell'art. 4,
comma 5, lettera a), del decreto legislativo n. 626/I 994, o se
stesso nei casi previsti dall 'art. 10 del decreto
suddetto.
2. I lavoratori designati devono frequentare il corso di
formazione di cui al successivo art. 7.
3. I lavoratori designati ai sensi del comma I, nei
luoghi di lavoro ove si svolgono le attività riportate
nell'allegato X, devono conseguire l'attestato di idoneità
tecnica di cui all'art. 3 della legge 28 novembre 1996, n.
609.
4. Fermo restando l'obbligo di cui al comma precedente,
qualora il datore di lavoro, su base volontaria, ritenga
necessario che l'idoneità tecnica del personale di cui al
comma 1 sia comprovata da apposita attestazione, la stessa
dovrà essere acquisita secondo le procedure di cui
all'art. 3 della legge 28 novembre 1996, n. 609.
Art.7. Formazione degli addetti alla prevenzione incendi,
lotta antincendio e gestione dell'emergenza
1. I datori di lavoro assicurano la formazione dei
lavoratori addetti alla prevenzione incendi, lotta antincendio e
gestione dell'emergenza secondo quanto previsto nell'allegato
IX.
Art. 8. Disposizioni transitorie e finali
1. Fatte salve le disposizioni dell'art. 31 del decreto
legislativo n. 626/1994, i luoghi di lavoro costruiti od
utilizzati anteriormente alla data di entrata in vigore del
presente decreto, con esclusione di quelli di cui all'art. 1,
comma 3, e art. 3, comma 2, del presente decreto, devono essere
adeguati alle prescrizioni relative alle vie di uscita da
utilizzare in caso di emergenza, di cui all'art. 3, comma 1,
lettera b), entro 2 anni dalla data di entrata in vigore del
presente decreto.
2. Sono fatti salvi i corsi di formazione degli addetti
alla prevenzione incendi, lotta antincendio e gestione delle
emergenze, ultimati entro la data di entrata in vigore del
presente decreto.
Art. 9. Entrata in vigore
1. Il presente decreto entra in vigore sei mesi dopo la
sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana.